CHI HA LA RESPONSABILITA’ DEGLI ANIMALI VAGANTI


Un animale vagante, che sia cane o gatto, può rappresentare un problema in primis per l’animale stesso, che a seconda dei casi si può ritrovare solo ed impaurito in un mondo a lui sconosciuto senza la presenza del proprio amico bipede, e poi come problema di sicurezza e di sanità pubblica.

Nel territorio italiano la legge che regola l’argomento è la 281/91. Non tutti gli animali vaganti sono da ritenersi randagi. La normativa prevede che tutti i cani siano da considerarsi di proprietà e quindi come tali devono essere identificati tramite l’inserimento di un microchip. Nessun cane può essere ceduto (non è importante se regalato o venduto) senza il chip il quale può essere applicato dai 40 giorni in su.

La posizione del gatto è differente non sussiste l’obbligo di chip, se non per gli animali che vanno all’estero, per questo motivo che il gatto può essere considerato animale semirandagio. La legge vieta il vagare degli animali domestici e il proprietario è responsabile sia da un punto di vista civile che penale a seconda dei danni che il proprio animale può arrecare. Le amministrazione comunali devono intervenire per legge affinchè gli animali vaganti non diventino un problema di sanità pubblica o di sicurezza. I sindaci sono tenuti ad avere delle convenzioni con canili pubblici o privati che siano in grado di intervenire 24 ore su 24 per il recupero e la custodia degli animali. I sindaci sono anche tenuti ad avere una struttura in grado di ricoverare i gatti liberi malati che poi dovranno essere reinseriti in loco, questo non per un discorso di randagismo ma per la sanità pubblica. Non bisogna scordarsi che il sindaco è il responsabile della sanità pubblica del proprio comune ed in sua assenza la polizia municipale.

Questi sono i termini di legge a cui si deve far riferimento, ma nel pratico come ci si comporta ?
Un animale randagio rappresenta sempre un pericolo per se e per le persone, può essere causa di incidenti, mordere altri animali, mordere o aggredire persone ed essere diffusore di malattie anche di antropozoonosi. Il libero cittadino che decida di intervenire su un animale non di sua proprietà, per prima cosa deve allertare gli organi competenti, rappresentati dalla polizia municipale e in assenza dai carabinieri, se non reperta nessuno può rivolgersi ad un veterinario libero professionista che tramite la lettura del microchip potrà risalire al proprietario. Se il cane non ha il microchip e il veterinario non ha una struttura da poter ospitare l’animale il cittadino che l’avrà recuperato dovrà farsene carico fino alla consegna ai responsabili del comune. In caso di animale ferito la prassi è la medesima.
In questo caso il veterinario libero professionista dovrà intervenire per i primi soccorsi, le eventuali spese saranno addebitate al cittadino che ha portato l’animale che poi potrà richiederle o al proprietario legittimo o al comune in cui è stato ritrovato l’animale. Per legge le asl hanno un veterinario reperibile h24 che dovrebbe intervenire su richiesta delle forze di pubblica sicurezza.
Se l’animale ferito è un gatto l’iter è il medesimo. Gli animali che giungono in canile e a cui non si riesce a dare una famiglia, purtroppo rimarranno relegati nel canile stesso, non è assolutamente previsto il loro abbattimento. Da questo breve articolo si evince come si è sempre responsabili del proprio animale e si è anche responsabili di un eventuale animale trovato.